http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20d.
Sul ricorso numero di registro generale 5382 del 2002, proposto da:
Istituto Diagnostico Antoniano Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Vito
Bellini, con domicilio eletto presso Vito Bellini in Roma, via Orazio 3;
A.U.S.L. N.16 Veneto, rappresentato e difeso dagli avv. Alberto Cartia,
Fabio Lorenzoni, con domicilio eletto presso Fabio Lorenzoni in Roma,
via del Viminale N.43; Regione Veneto, rappresentato e difeso dagli avv.
Guido Barzazi, Luigi Manzi, Romano Morra, Bianca Peagno, Giorgia
Vidotti, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, via Federico
della sentenza del TAR VENETO - VENEZIA :SEZIONE III n.
00326/2002, resa tra le parti, concernente RIMBORSO SOMME PER
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20d.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2009 il Cons.
Giancarlo Montedoro e uditi per le parti gli avvocati l'avv. Bellini, l'avv.
Lorenzoni e l'avv. Reggio d'Aci, su delega dell'avv. Manzi.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
Con ricorso in appello l’Istituto sanitario appellante impugnava la sentenza
del Tar Veneto indicata in epigrafe, con la quale si rigettava il ricorso
proposto per l’accertamento del diritto al rimborso delle prestazioni di
risonanza magnetica nucleare erogate dal 1 marzo 1996 al 31 dicembre
1997 e per la conseguente condanna dell’ Azienda sanitaria al pagamento
La sentenza contiene un’espressa statuizione in ordine alla giurisdizione.
La Asl e la Regione resistono all’appello.
Il tema del giudizio è relativo all’applicazione della vecchia tariffa in un
quadro normativo mutato, e, nella specie , della rimborsabilità con voce a
parte, rispetto alla remunerazione prevista dal nomenclatore tariffario
regionale , del costo del mezzo di contrasto utilizzato dall’appellante al fine
di rendere le prestazioni per cui è processo.
Ai sensi dell’art. 8 comma 5 del d.lgs.n. 502 del 1992 veniva introdotto il
sistema di onnicomprensività della tariffa : “L'unità sanitaria locale assicura
ai cittadini l’ erogazione delle prestazioni specialistiche, ivi comprese quelle
riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio ed ospedaliere
contemplate dai livelli di assistenza secondo gli indirizzi della
programmazione e le disposizioni regionali. Allo scopo si avvale dei propri
presìdi, nonché delle aziende e degli istituti ed enti di cui all'art. 4, delle
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20d.
istituzioni sanitarie pubbliche, ivi compresi gli ospedali militari, o private, e
dei professionisti. Con tali soggetti l'unità sanitaria locale intrattiene
appositi rapporti fondati sulla corresponsione di un corrispettivo
predeterminato a fronte della prestazione resa, con l'eccezione dei medici di
medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Ferma restando la facoltà di
libera scelta delle suddette strutture o dei professionisti eroganti da parte
dell'assistito, l'erogazione delle prestazioni di cui al presente comma è
subordinata all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul
modulario del Servizio sanitario nazionale dal medico di fiducia
dell'interessato. Nell'attuazione delle previsioni di cui al presente comma
sono tenute presenti le specificità degli organismi di volontariato e di
La stessa norma al comma 6 prevedeva : “Entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della
sanità, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli
odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome sono stabiliti i criteri generali per la fissazione delle tariffe delle
prestazioni di cui al comma 5 erogate in forma diretta nonché di quelle
erogate in forma indiretta, ai sensi dell'art. 25, ultimo comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833. Ove l'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome non intervenga entro
trenta giorni dal ricevimento della richiesta, il Ministro della sanità
provvede direttamente con atto motivato.”
L’art. 6 comma 6 della legge n. 724 del 1994 disponeva poi per regolare il
passaggio dal previgente sistema tariffario al nuovo:
“A decorrere dalla data di entrata in funzione del sistema di pagamento
delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate dalla regione cessano i
rapporti convenzionali in atto ed entrano in vigore i nuovi rapporti fondati
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20d.
sull'accreditamento, sulla remunerazione delle prestazioni e sull'adozione
del sistema di verifica della qualità previsti all'articolo 8, comma 7, del
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni ed
integrazioni. La facoltà di libera scelta da parte dell'assistito si esercita nei
confronti di tutte le strutture ed i professionisti accreditati dal Servizio
sanitario nazionale in quanto risultino effettivamente in possesso dei
requisiti previsti dalla normativa vigente e accettino il sistema della
remunerazione a prestazione. Fermo restando il diritto all'accreditamento
delle strutture in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 4, del
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, per il biennio
1995-1996 l'accreditamento opera comunque nei confronti dei soggetti
convenzionati e dei soggetti eroganti prestazioni di alta specialità in regime
di assistenza indiretta regolata da leggi regionali alla data di entrata in vigore
del citato D.Lgs. n. 502 del 1992 , che accettino il sistema della
remunerazione a prestazione sulla base delle citate tariffe.”
Ritiene il Collegio che, nel mutato quadro normativo successivamente
all’entrata in vigore del d.lgs.n. 502 del 1992, pur in assenza di un nuovo
nomenclatore tariffario, adottato solo nel avendo la Regione Veneto
continuato ad applicare in via transitoria il Prontuario tariffario del 1993 (
DD G.R. n. 2727 del 1993 e 3944del 1993 di recezione del nomenclatore
tariffario di cui al D.M. 7 novembre 1991 ), non vi sia da applicare tale
voce a parte in forza del principio di onnicomprensività della tariffa e
dell’accettazione , per il biennio 1996-1997, del sistema della remunerazione
L’art. 8 comma 7 del d.lgs. n. 502 del 1992 , entrato in vigore il 1 gennaio
1993, ha espressamente stabilito che tutti i rapporti convenzionali allora in
essere, compreso quello per cui è processo, fossero comunque destinati a
cessare e ad essere automaticamente sostituiti dal nuovo sistema di
accreditamento a prestazione fissa onnicomprensiva a far data dal 1
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20d.
gennaio 1996 ragion per cui si appalesa infondata la richiesta di vedersi
riconoscere la voce a parte per i mezzi di contrasto per le prestazioni rese
Recitava con chiarezza la norma citata : “Fermo restando quanto previsto
dall'art. 4, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, da attuare
secondo programmi coerenti con i princìpi di cui al comma 5, entro il 30
giugno 1994 le regioni e le unità sanitarie locali per quanto di propria
competenza adottano i provvedimenti necessari per l’ instaurazione dei
nuovi rapporti previsti dal presente decreto fondati sul criterio
dell'accreditamento delle istituzioni, sulla modalità di pagamento a
prestazione e sull'adozione del sistema di verifica e revisione della qualità
delle attività svolte e delle prestazioni erogate. I rapporti vigenti secondo la
disciplina di cui agli accordi convenzionali in atto, ivi compresi quelli
operanti in regime di proroga, cessano comunque entro un triennio dalla
data di entrata in vigore del presente decreto”.
Il nuovo nomenclatore tariffario, basato anche formalmente sul criterio di
onnicomprensività della tariffa, è entrato in vigore solo dal 1 gennaio 1998.
La sentenza impugnata ha condivisibilmente- ad avviso del Collegio –
ritenuto che nel periodo intertemporale necessario per l’entrata in vigore
del nuovo tariffario, continui ad applicarsi il vecchio, ma alla luce della
nuova disciplina basata sul principio di onnicomprensività ( DGR n. 301
Il rimborso del mezzo di contrasto trovava fondamento nell’accordo
collettivo FNOOM – Enti mutualistici del 14 luglio1973, che disciplinava i
rapporti convenzionali tra strutture private ed enti accordo che perdeva la
sua efficacia con il passaggio al sistema dell’accreditamento che era
condizionato all’accettazione del sistema a tariffa predeterminata per
La decisione della Regione, nel periodo intertemporale fino
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20d.
all’approvazione del nuovo nomenclatore tariffario, di fare riferimento al
vecchio prontuario , va pertanto inquadrata nello spirito di tale normativa
che è informata al principio di onnicomprensività che esclude la
rimborsabilità a parte del mezzo di contrasto.
Né si può sostenere che sia stata violata la norma di cui all’art. 6 comma 6
della legge n. 724 del 1994 che ancora la cessazione dei rapporti
convenzionali alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di pagamento.
Nella specie infatti si discute di rapporti convenzionali cessati in
precedenza rispetto all’entrata in vigore del nuovo nomenclatore tariffario (
costituente data limite per il vecchio sistema), cessati – con diritto
all’accreditamento - a condizione dell’accettazione del nuovo sistema di
remunerazione, come consentito dall’art. 8 comma 7 del d.lgs. n. 502 del
1992 e dall’ultimo inciso proprio del citato art, 6 comma 6 della legge n.
724 del 1994 secondo il quale : “Fermo restando il diritto
all'accreditamento delle strutture in possesso dei requisiti di cui all'articolo
8, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive
modificazioni, per il biennio 1995-1996 l'accreditamento opera comunque
nei confronti dei soggetti convenzionati e dei soggetti eroganti prestazioni
di alta specialità in regime di assistenza indiretta regolata da leggi regionali
alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 502 del 1992 , che
accettino il sistema della remunerazione a prestazione sulla base delle citate
Le spese seguono la soccombenza liquidate come in dispositivo.
Il Consiglio di Stato, sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali nei
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20d.
confronti degli appellati che liquida nella misura di euro quattromila per
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre
Giancarlo Montedoro, Consigliere, Estensore
Defunding Planned Parenthood is a non-negotiable in any government-funding bil . 1. Planned Parenthood’s financials are suspect: a. State audits revealed PP overbilled taxpayers by 400% in multiple states and as much as $5 millionb. A 2010 General Accountability Office report indicated that PP only reported $657 million in federalexpenditures from 2002–2008 while PP’s annual
3.5 The exec Function The fork function creates a copy of the calling process, but many applications require the child process to execute code that is different from that of the parent. The exec family of functions provides a facility for overlaying the process image of the calling process with a new image. The traditional way to use the fork–exec combination is for the child to execut