N. 05382/2002 reg.ric.

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Sul ricorso numero di registro generale 5382 del 2002, proposto da: Istituto Diagnostico Antoniano Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Vito Bellini, con domicilio eletto presso Vito Bellini in Roma, via Orazio 3; A.U.S.L. N.16 Veneto, rappresentato e difeso dagli avv. Alberto Cartia, Fabio Lorenzoni, con domicilio eletto presso Fabio Lorenzoni in Roma, via del Viminale N.43; Regione Veneto, rappresentato e difeso dagli avv.
Guido Barzazi, Luigi Manzi, Romano Morra, Bianca Peagno, Giorgia Vidotti, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, via Federico della sentenza del TAR VENETO - VENEZIA :SEZIONE III n.
00326/2002, resa tra le parti, concernente RIMBORSO SOMME PER Visto il ricorso in appello con i relativi allegati; http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20d.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2009 il Cons.
Giancarlo Montedoro e uditi per le parti gli avvocati l'avv. Bellini, l'avv.
Lorenzoni e l'avv. Reggio d'Aci, su delega dell'avv. Manzi.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: Con ricorso in appello l’Istituto sanitario appellante impugnava la sentenza del Tar Veneto indicata in epigrafe, con la quale si rigettava il ricorso proposto per l’accertamento del diritto al rimborso delle prestazioni di risonanza magnetica nucleare erogate dal 1 marzo 1996 al 31 dicembre 1997 e per la conseguente condanna dell’ Azienda sanitaria al pagamento La sentenza contiene un’espressa statuizione in ordine alla giurisdizione.
La Asl e la Regione resistono all’appello.
Il tema del giudizio è relativo all’applicazione della vecchia tariffa in un quadro normativo mutato, e, nella specie , della rimborsabilità con voce a parte, rispetto alla remunerazione prevista dal nomenclatore tariffario regionale , del costo del mezzo di contrasto utilizzato dall’appellante al fine di rendere le prestazioni per cui è processo.
Ai sensi dell’art. 8 comma 5 del d.lgs.n. 502 del 1992 veniva introdotto il sistema di onnicomprensività della tariffa : “L'unità sanitaria locale assicura ai cittadini l’ erogazione delle prestazioni specialistiche, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio ed ospedaliere contemplate dai livelli di assistenza secondo gli indirizzi della programmazione e le disposizioni regionali. Allo scopo si avvale dei propri presìdi, nonché delle aziende e degli istituti ed enti di cui all'art. 4, delle http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20d.
istituzioni sanitarie pubbliche, ivi compresi gli ospedali militari, o private, e dei professionisti. Con tali soggetti l'unità sanitaria locale intrattiene appositi rapporti fondati sulla corresponsione di un corrispettivo predeterminato a fronte della prestazione resa, con l'eccezione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Ferma restando la facoltà di libera scelta delle suddette strutture o dei professionisti eroganti da parte dell'assistito, l'erogazione delle prestazioni di cui al presente comma è subordinata all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del Servizio sanitario nazionale dal medico di fiducia dell'interessato. Nell'attuazione delle previsioni di cui al presente comma sono tenute presenti le specificità degli organismi di volontariato e di La stessa norma al comma 6 prevedeva : “Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della sanità, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome sono stabiliti i criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di cui al comma 5 erogate in forma diretta nonché di quelle erogate in forma indiretta, ai sensi dell'art. 25, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Ove l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome non intervenga entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, il Ministro della sanità provvede direttamente con atto motivato.” L’art. 6 comma 6 della legge n. 724 del 1994 disponeva poi per regolare il passaggio dal previgente sistema tariffario al nuovo: “A decorrere dalla data di entrata in funzione del sistema di pagamento delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate dalla regione cessano i rapporti convenzionali in atto ed entrano in vigore i nuovi rapporti fondati http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20d.
sull'accreditamento, sulla remunerazione delle prestazioni e sull'adozione del sistema di verifica della qualità previsti all'articolo 8, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni ed integrazioni. La facoltà di libera scelta da parte dell'assistito si esercita nei confronti di tutte le strutture ed i professionisti accreditati dal Servizio sanitario nazionale in quanto risultino effettivamente in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e accettino il sistema della remunerazione a prestazione. Fermo restando il diritto all'accreditamento delle strutture in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, per il biennio 1995-1996 l'accreditamento opera comunque nei confronti dei soggetti convenzionati e dei soggetti eroganti prestazioni di alta specialità in regime di assistenza indiretta regolata da leggi regionali alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 502 del 1992 , che accettino il sistema della remunerazione a prestazione sulla base delle citate tariffe.” Ritiene il Collegio che, nel mutato quadro normativo successivamente all’entrata in vigore del d.lgs.n. 502 del 1992, pur in assenza di un nuovo nomenclatore tariffario, adottato solo nel avendo la Regione Veneto continuato ad applicare in via transitoria il Prontuario tariffario del 1993 ( DD G.R. n. 2727 del 1993 e 3944del 1993 di recezione del nomenclatore tariffario di cui al D.M. 7 novembre 1991 ), non vi sia da applicare tale voce a parte in forza del principio di onnicomprensività della tariffa e dell’accettazione , per il biennio 1996-1997, del sistema della remunerazione L’art. 8 comma 7 del d.lgs. n. 502 del 1992 , entrato in vigore il 1 gennaio 1993, ha espressamente stabilito che tutti i rapporti convenzionali allora in essere, compreso quello per cui è processo, fossero comunque destinati a cessare e ad essere automaticamente sostituiti dal nuovo sistema di accreditamento a prestazione fissa onnicomprensiva a far data dal 1 http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20d.
gennaio 1996 ragion per cui si appalesa infondata la richiesta di vedersi riconoscere la voce a parte per i mezzi di contrasto per le prestazioni rese Recitava con chiarezza la norma citata : “Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, da attuare secondo programmi coerenti con i princìpi di cui al comma 5, entro il 30 giugno 1994 le regioni e le unità sanitarie locali per quanto di propria competenza adottano i provvedimenti necessari per l’ instaurazione dei nuovi rapporti previsti dal presente decreto fondati sul criterio dell'accreditamento delle istituzioni, sulla modalità di pagamento a prestazione e sull'adozione del sistema di verifica e revisione della qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate. I rapporti vigenti secondo la disciplina di cui agli accordi convenzionali in atto, ivi compresi quelli operanti in regime di proroga, cessano comunque entro un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Il nuovo nomenclatore tariffario, basato anche formalmente sul criterio di onnicomprensività della tariffa, è entrato in vigore solo dal 1 gennaio 1998.
La sentenza impugnata ha condivisibilmente- ad avviso del Collegio – ritenuto che nel periodo intertemporale necessario per l’entrata in vigore del nuovo tariffario, continui ad applicarsi il vecchio, ma alla luce della nuova disciplina basata sul principio di onnicomprensività ( DGR n. 301 Il rimborso del mezzo di contrasto trovava fondamento nell’accordo collettivo FNOOM – Enti mutualistici del 14 luglio1973, che disciplinava i rapporti convenzionali tra strutture private ed enti accordo che perdeva la sua efficacia con il passaggio al sistema dell’accreditamento che era condizionato all’accettazione del sistema a tariffa predeterminata per La decisione della Regione, nel periodo intertemporale fino http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20d.
all’approvazione del nuovo nomenclatore tariffario, di fare riferimento al vecchio prontuario , va pertanto inquadrata nello spirito di tale normativa che è informata al principio di onnicomprensività che esclude la rimborsabilità a parte del mezzo di contrasto.
Né si può sostenere che sia stata violata la norma di cui all’art. 6 comma 6 della legge n. 724 del 1994 che ancora la cessazione dei rapporti convenzionali alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di pagamento.
Nella specie infatti si discute di rapporti convenzionali cessati in precedenza rispetto all’entrata in vigore del nuovo nomenclatore tariffario ( costituente data limite per il vecchio sistema), cessati – con diritto all’accreditamento - a condizione dell’accettazione del nuovo sistema di remunerazione, come consentito dall’art. 8 comma 7 del d.lgs. n. 502 del 1992 e dall’ultimo inciso proprio del citato art, 6 comma 6 della legge n.
724 del 1994 secondo il quale : “Fermo restando il diritto all'accreditamento delle strutture in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, per il biennio 1995-1996 l'accreditamento opera comunque nei confronti dei soggetti convenzionati e dei soggetti eroganti prestazioni di alta specialità in regime di assistenza indiretta regolata da leggi regionali alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 502 del 1992 , che accettino il sistema della remunerazione a prestazione sulla base delle citate Le spese seguono la soccombenza liquidate come in dispositivo.
Il Consiglio di Stato, sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali nei http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20d.
confronti degli appellati che liquida nella misura di euro quattromila per Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre Giancarlo Montedoro, Consigliere, Estensore

Source: http://www.studiolegalelorenzoni.it/Sentenze/C.%20Stato%202010%20n.%200879.pdf

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