Legalizzazione atti estero


DESCRIZIONE
Per essere validamente prodotti in Italia, i documenti formati all'estero da autorità estere devono essere legalizzati, a
meno che non siano rilasciati da un paese con cui vigono accordi internazionali che prevedono l'esenzione dalla
legalizzazione.
Inoltre, se i documenti sono scritti in lingua straniera, devono essere muniti di traduzione ufficiale.
Modalità di legalizzazione
la firma va legalizzata presso l'autorità diplomatico-consolare italiana nel Paese.
• eventuali documenti rilasciati in Italia dall'autorità consolare straniera: la firma va legalizzata presso la Prefettura competente per territorio, cioè la Prefettura che ha sede nella città in cui ha
sede il Consolato straniero che ha rilasciato il documento. Solitamente anche le altre Prefetture possono procedere alla
legalizzazione; tuttavia, se il Console si è insediato da poco tempo, può accadere che la firma non sia ancora stata
registrata presso le altre Prefetture.
In base alla Convenzione firmata a Londra il 7.6.1968 sulla soppressione della legalizzazione degli atti redatti dai
rappresentanti diplomatici e consolari, sono esenti da legalizzazioni i seguenti Paesi: Austria, Cipro, Francia, Germania,
Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca,
Repubblica Moldova, Spagna, Svezia, Svizzera,Turchia.

Sono esenti da legalizzazione a prescindere dal luogo di loro formazione:
• gli atti e i documenti rilasciati dai seguenti Paesi: Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna (estesa a Isola di Man), Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Norvegia, Olanda (estesa ad Antille Olandesi e Aruba), Polonia, Portogallo, Rep. Ceca, Rep. di San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia, Ungheria. Esenti da legalizzazione gli atti rilasciati in Polonia dal 28.3.2003, di cui all’art. 2 della Convenzione di Atene 15.9.1977 (atti riguardanti lo stato civile, la capacità o la situazione familiare delle persone fisiche, la nazionalità, il domicilio o la residenza)." • gli atti e i documenti rilasciati all'estero dalle seguenti Nazioni, aderenti alla Convenzione dell'Aja firmata il 5 ottobre 1961, a condizione che rechino "l'Apostille" (apposita timbratura quadrata, scritta in lingua francese, attestante l'autenticità del documento e la qualità legale dell'Autorità rilasciante): Andorra, Anguilla, Antartico Britannico, Antigua e Barbuda, Antille Olandesi, Argentina, Armenia, Aruba, , Australia,
Austria, Azerbaijan, Cina (limitatamente a Hong Kong e Macao), Bahamas, Barbados, Belgio,Belize, Bermude,
Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brunei, Bulgaria, Caimane, Cipro, Colombia, Danimarca, Dominica,
Ecuador, El Salvador, Estonia, Falkland, Fiji, Francia, Georgia, Germania,Giappone, Gibilterra, Bran Bretagna, Grecia,
Grenada, Guadalupe, Guernsey, India, Irlanda, Isole Chayman, Isole Gilbert e Ellice, Isole Marshall, Isole Normanne,
Isole Salomone Britanniche, Isole Turcks e Caicos, Isole Vergini Britanniche, Isole Wallis e Futura, Islanda, Israele,
Jersey, Kazakhistan, Lesotho, Lettonia, Le Nuove Ebridi, Liberia, Lituania,, Malawi, Malta, Man, Mauritius, Mayotte
Martinica, Messico, Miquelon, Moldova, Montserrat, Namibia, Niue, Nuova Zelanda, Olanda, Panama, Polinesia
Francese, Princip. Monaco, Riunione, Repubblica di Corea (già Corea del Sud), Romania, Russia, Saint Christopher e
Nevis, Santa Lucia, Sant’Elena, Serbia-Montenegro, Seychelles, Spagna, Suriname, Svezia, Svizzera, Swaziland, Stati
Uniti d'America, Sud Africa, Tonga, Trinidad e Tobago, Turchia, Ucraina, Ungheria,Vanuatu, Venezuela, Vergini
Britanniche.
Atti provenienti dall’Argentina.
L’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina firmato a Roma il 9.12.1987, ratificato con Legge
22.11.1988 n. 533, disciplina lo scambio degli atti dello stato civile e la esenzione della legalizzazione a condizione che
siano datati, muniti della firma e, se necessario, del timbro dell’Autorità dell'altra Parte che li ha rilasciati. Pertanto, i
documenti non trasmessi per via ufficiale tramite l’autorità consolare o diplomatica italiana, ma prodotti
dall’interessato, (non muniti di legalizzazione ovvero di "Apostille"), saranno soggetti a controllo di autenticità, ai sensi
dell’art. 6 ultimo periodo dell’accordo.

Nota bene:
"L'Apostille" si applica solo ai documenti prodotti all'estero nei paesi aderenti alla suddetta Convenzione,
mentre per i documenti eventualmente rilasciati in Italia dall'autorità consolare degli stessi Paesi è necessario
procedere alla legalizzazione presso la Prefettura.
La
Svezia rappresenta un'eccezione: i documenti rilasciati in tale paese devono essere legalizzati, mentre quelli
rilasciati dall'autorità consolare svedese in Italia non necessitano di alcuna formalità.
TRADUZIONE UFFICIALE
Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere muniti di una traduzione in lingua italiana certificata
conforme al testo straniero da:
- competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero (art. 2 DPR334/2004)
- un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. n. 445/2000 solo per cittadini italiani e comunitari
L'elenco dei traduttori ufficiali è disponibile presso la Cancelleria del Tribunale.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.P.R. 28.12.2000, n. 445
"Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
D.P.R. 3.11.2000, N. 396
"Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2,
comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127"
D.P.R. 31.8.1999 N. 394
“Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell’articolo 1 comma 6 del decreto
legislativo 25 luglio 1998 n. 286”.
D.P.R. 18 OTTOBRE 2004 N. 334
REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 31 AGOSTO 1999, N. 394, IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE” (ARTICOLO 2)

Source: http://www.comune.pordenone.it/it/cartella_allegati/279_73.pdf

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